Il costo della perdita
Ciascuno di noi immagina se stesso nella completa disponibilità del proprio corpo e della propria mente, sa che non può fare tutto quello che vuole, ma al tempo stesso può aprire la porta di casa e uscire, può mettersi d’accordo con altri per gestire il suo tempo. Immedesimarci quindi nella condizione di chi, per aver trasgredito le regole, è costretto a perdere la sua libertà di movimento, ci risulta non solo difficile ma anche oneroso, perché dobbiamo sforzarci di combattere con i nostri pregiudizi. Ma assumendo un atteggiamento razionale riusciamo a comprendere che alcuni fondamenti della condizione umana devono essere comunque salvaguardati: la dignità personale, il diritto a un giudizio equo e imparziale, una parità di trattamento anche nelle condizioni più estreme.
La tentazione di risolvere i conflitti senza cercare una mediazione è uno dei pericoli che si incontrano maggiormente anche nella condizione di vita normale, il bisogno di vedere le proprie ragioni accolte spesso fa perdere di vista la possibilità che anche le ragioni di altri abbiano uguale dignità di espressione. Ma nelle condizioni di costrizione e di limitazione della propria libertà le emozioni si accentuano, le posizioni si esasperano e si è subito pronti a gridare all’ingiustizia.
CASO “Affari di famiglia”
In una cella di un reparto di un carcere sono custoditi tre detenuti, imputati di reati differenti, ma accomunati dall’essere tutti in attesa di giudizio; sono due italiani e un marocchino, Gianni, Luigi e Abdul. I rapporti fra i tre sono buoni, si dividono i compiti in cella, sono trepidanti per l’attesa del processo; sono seguiti da una psicologa che ha il compito di monitorare la loro tenuta psichica. Possono utilizzare il telefono di reparto per tenersi in contatto con le famiglie, naturalmente le telefonate sono regolamentate perché tutti gli ospiti del reparto devono poterne usufruire. Un giorno uno dei tre, che non diremo chi è per costruire il caso con maggior obiettività, accusa un altro di aver approfittato del suo ascendente presso la polizia penitenziaria per poter effettuare delle telefonate in più con la famiglia: lui, l’accusatore, ha il padre gravemente ammalato e vorrebbe poterlo contattare più frequentemente. L’accusato si difende dicendo che anche lui ha una situazione familiare particolare, ma che non è abituato a raccontare i fatti suoi agli altri, mentre il suo accusatore va in giro a spifferare a tutti i casi suoi. La discussione si fa animata, volano parole grosse, ma, cosa grave, dalle parole si passa ai fatti: l’accusatore sferra un pugno sul naso all’accusato, che risponde con uguale violenza; il terzo compagno di cella non interviene, pur essendo presente all’accaduto sin dall’inizio. Il risultato della rissa è una mano incrinata per l’aggressore e la rottura del setto nasale per l’aggredito: interviene la polizia penitenziaria che conduce i due infortunati presso l’infermeria del carcere.
Ricevute le cure e ritornati in cella, tutti e tre i detenuti, compreso lo spettatore silenzioso, vengono convocati separatamente davanti a una piccola commissione di inchiesta, composta dal direttore del carcere, dall’ispettore della polizia penitenziaria e dalla psicologa. Ascoltate le ragioni di tutti e tre, la commissione reputa che l’episodio sia molto grave e debba essere sanzionato, in quanto costituisce un precedente pericoloso. Le decisioni sono le seguenti: un detenuto verrà trasferito in un altro reparto, dove perderà la continuità di trattamento di cui ha usufruito finora; un altro verrà trasferito in una cella di isolamento, dove per qualche tempo non potrà avere contatti con altri compagni né telefonare all’esterno; un terzo verrà lasciato nello stesso reparto e nella stessa cella, dove gli verranno assegnati due nuovi compagni.
La natura problematica di questo caso permette di enucleare diversi dilemmi etici:
– Il principio di eguaglianza dovrebbe essere garantito a tutti, anche in condizione di perdita della libertà personale, in questo caso tale principio è rispettato o disatteso?
– Se garantire uguali diritti a tutti coloro che condividono una medesima esperienza è presupposto indispensabile di salvaguardia della dignità degli individui, bilanciare tale uguaglianza tenendo conto dei casi umani specifici comporta dei rischi?
– Poiché la commissione di inchiesta indaga e si esprime in nome della giustizia, a chi e con quali motivazioni vengono somministrate le sanzioni (accusatore, accusato, spettatore)?
– Perché la commissione di inchiesta non punisce tutti e tre allo stesso modo, garantendo un’equità di trattamento?
Nell’analisi del caso specifico è necessario soffermarsi su alcune questioni:
- Uno dei principi base della bioetica è quello della beneficenza: nel caso proposto esistono le condizioni essenziali perché tale principio si esplichi?
- All’interno del carcere il principio ispiratore dovrebbe essere quello della giustizia, che fa discendere un comportamento da regole note e condivise: in questo caso con quale altro principio etico entra in conflitto?
- Se equità significa riconoscere ciò che spetta al singolo in base a una interpretazione umana della giustizia, esisteva un modo plausibile per evitare l’esplosione del conflitto?
- In una situazione di costrizione della libertà personale, le regole su cui si regge il contesto sociale esterno possono essere introdotte all’interno senza mediazioni?
- In questo caso il principio dell’uguaglianza è un punto di partenza o un punto di arrivo?
Il caso, ambientato (letteralmente) in un ‘sistema chiuso’ si presta bene quale esercizio analitico in quanto ridotto al minimo il numero delle variabili in gioco.
Per un tentativo di analisi e risposta ai quesiti posti, incontro però difficoltà, probabilmente relative al mio scarso addestramento in proposito, nell’affrontare un problema a incognite multiple. Per facilitazione del compito, è possibile conoscere il valore di alcune di queste, al momento, incognite?
In particolare:
– il privilegio goduto dall’accusato riduce la risorsa ‘telefono’ a cui ha diritto l’accusatore oppure rappresenta un plus, illecito, rispetto alla norma di legge ? in altre parole l’accusatore difende un suo leso diritto, oppure è mosso da ‘invidia’ di non poter abusare anche lui della risorsa rispetto allo standard di legge?
-qual’è la dichiarazione dello spettatore: intervento mediatore verbale ma astensione da intervento fisico, o nessuno dei due? Le motivazioni dell’astensione sono dovute a paura, intento motivato di neutralità o convinzione/condivisione dei principi di non-violenza?
-qualsiasi sia la motivazione dello spettatore, è punibile chi è presente ma non si intromette in una rissa in un ambiente pubblico?
In attesa di precisazioni per continuare l’appassionante analisi del ‘sistema chiuso’, chiaramente esportabile ad altri sistemi più aperti.
Ringrazio il dottor Beppe Zaccala per avermi interpellato in merito al mio intervento.
Premetto che svolgo da anni lavoro di volontariato in due carceri milanesi, San Vittore e Opera, dove tengo un Corso di scrittura rivolto a detenuti ospitati in due reparti a “trattamento avanzato”: non mi dilungo qui sul significato di questa definizione, perché vorrei arrivare al punto. Prima di tutto un chiarimento: la legge viene applicata nelle aule dei tribunali, in modo conforme a quanto previsto dai codici e i detenuti si trovano nei reparti delle carceri in ottemperanza all’applicazione delle norme di legge. All’ingresso in carcere i reclusi si adeguano a delle regole, che sono il frutto degli ordinamenti emanati dagli organismi competenti, ma anche quelle implicite nella gestione dei reparti. Il diritto alla telefonata ai familiari, che era di dieci minuti alla settimana, colloqui in presenza a parte (regole poi stravolte dalla pandemia), soggiaceva alle esigenze individuali, ma anche al rapporto di ciascuno con la polizia penitenziaria: c’erano deroghe come è ovvio in ogni situazione comunitaria, ma anche capacità minori o maggiori di far valere le proprie esigenze. L’accusatore del caso in questione dunque rileva sicuramente un suo leso diritto, ma è anche mosso da invidia perché non è stato così abile come l’accusato a ingraziarsi gli agenti di custodia. Da qui lo scatenarsi del conflitto: in carcere esistono dei codici di comportamento, indipendenti dalle leggi e dalle regole, che vanno sotto il nome di “cultura carceraria”, contro la quale si battono da sempre tutti gli operatori che svolgono il loro lavoro di cura, sensibilizzazione e offerta di alternative. Uno degli interventi più interessanti che viene proposto è quello della “mediazione dei conflitti”, lavoro che ha tutte le caratteristiche della tela di Penelope: si tesse, si crede di essere arrivati a una definizione valida per tutti e si constata che qualcosa interrompe la tessitura o addirittura disfa la tela e si ricomincia da capo. Io stessa sono stata spettatrice (non diretta per fortuna) di simili episodi di violenza e ho apprezzato gli interventi di ricomposizione messi in atto dagli operatori e dalle figure istituzionali del carcere: sempre comunque si è trattato di punizioni.
Per quanto riguarda lo spettatore silenzioso, ecco questo è un tipico esempio di espressione della “cultura carceraria”: se non si è stati capaci di intervenire prima con i propri compagni di prigionia, ravvisando la possibilità dell’esplosione di un conflitto, poi non ci si fa coinvolgere, perché in carcere chi parla o si schiera è bollato con epiteti disonorevoli. E sì, sempre, proprio per tentare di rompere l’omertà e la connivenza, chi assiste senza intervenire viene punito in modo difforme, ma qui non dico per lasciare a chi leggerà il Blog l’autonomia di immaginare come.