L’errore medico: considerazioni giuridiche

– di Roberto Rossi –

Giuridicamente, per evitare reati colposi (non dolosi) è necessario che il professionista (medico, infermiere ecc.) dimostri di aver adottato tutti gli atti “tecnici” e “organizzativi” finalizzati a prevenire ed evitare eventuali errori.

Il professionista ha l’onere di  dimostrare una preparazione scientifica e organizzativa e di avere agito con competenza in scienza e coscienza.

Un rischio di errore può determinarsi quando il professionista è troppo sicuro di sé e adotta atti e provvedimenti automatici determinati dalla routine.

Il professionista non deve sempre adottare automatismi dettati dai “protocolli”  ma porre in essere gli atti e i provvedimenti “caso per caso”.

Il professionista deve porre in essere le proprie valutazioni non solo nell’ambito delle proprie  specializzazioni ma  valutare il paziente nella sua interezza e complessità individuale.

Nell’affrontare la problematica sanitaria il professionista deve entrare in empatia col paziente tenendo conto delle sue dinamiche psicologiche, valoriali e di sensibilità, informarlo rendendolo pienamente consapevole delle terapie, delle prestazioni e degli esami diagnostici  (dialogando con lui non facendogli solo  firmare un mero “modulo di consenso informato”) facendogli ben comprendere rischi, benefici e finalità.

Comportamenti etici evitano conseguenze giuridiche e di coscienza.

La moralità di comportamento e umanità determinano fiducia avvalorando quella “tecnica”.

Vi è un’alea alcune volte imprevedibile che determina errori, in questo caso vanno specificatamente verificati i fatti a discolpa giuridica e di risposta alla propria coscienza.

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