Il diritto di decidere la propria fine

– di Demetrio Neri –

1.In questo articolo intendo svolgere alcune considerazioni che  hanno al centro la tesi secondo la quale il diritto di decidere la propria fine si radica nella generale libertà, fondata sull’autonomia individuale, di decidere il modo migliore (in base alle proprie convinzioni) di condurre la propria vita, e si estende fino a giustificare anche la richiesta e l’ottenimento di un intervento attivo da parte di altri onde procurare, in determinate condizioni, una “buona morte”.

L’assunto di fondo è che nella nostra forma di vita si conviene ormai, alla stregua di un dato di fatto, di riconoscere che ogni individuo ha il diritto di decidere come costruire il proprio personale progetto di “vita buona”, a quali valori ispirarlo e come perseguirne la realizzazione, nelle alterne vicende della vita, attraverso le scelte con le quali ognuno di noi anticipa quel che vuol fare della sua vita e, in definitiva, il tipo di persona che vuol essere o diventare. Questa libertà, in sé considerata, non tollera limitazione alcuna, nel senso che non esiste, a mia conoscenza, un argomento valido a sostegno dell’eventuale pretesa di altri di decidere per me quale sia il piano di vita buona per me.

2.Possiamo quindi parlare di una “presunzione” a favore della libertà di compiere le proprie scelte di vita, che non dovrebbe in alcun modo essere limitata, a meno che non vi siano valide e sufficienti ragioni per farlo. A tal fine non è però sufficiente che l’esercizio di tale libertà provochi in altri disagio o fastidio o che le scelte appaiano ad altri (o alla maggioranza) imprudenti o persino ripugnanti. E’ necessario rispettare le scelte autonome e competenti degli altri anche quando non le condividiamo o le troviamo sbagliate o contrarie all’interesse di chi le compie. Una limitazione di questa libertà può dunque essere giustificata solo in presenza di un danno reale ad altri o alla società, quando cioè le azioni che ognuno compie per realizzare il proprio piano di vita  possono toccare interessi, diritti e piani di vita degli altri.

3.Il punto importante dell’autonomia, di  avere cioè la libertà di scegliere tra concezioni differenti di come e perché vivere, è che solo così la vita diventa in senso reale la nostra propria vita. E’ attraverso queste scelte, decisioni e preferenze che noi facciamo di noi stessi quel che siamo, poiché ognuna delle scelte conferma o modifica il nostro carattere, la nostra personalità e ci aiuta a sviluppare e conoscere noi stessi. Negare a una persona il controllo su ciò che, in ultima analisi, è una delle più importanti decisioni della vita è una forma di tirannia e quindi, come ogni altra forma di tirannia, è la negazione del rispetto dovuto alla dignità della persona. E questo vale qualunque sia la scelta autonoma che uno compie: una delle caratteristiche più importanti del concetto di  autonomia è quella di essere compatibile con tutte le diverse autorappresentazioni della propria condizione esistenziale che le persone possono formarsi. E nel caso delle questioni di fine vita questa caratteristica è rilevante, poiché gli atteggiamenti e le reazioni delle persone quando si trovano di fronte al proprio morire possono essere estremamente diversificati

4.Ci sono persone che sopportano pazientemente tutto quel che la sorte porta con sé e non trovano indecoroso vivere intubati o collegati ad altre macchine che controllano le condizioni esterne della loro vita: chiedono anzi che sia fatto tutto il fattibile per allungare anche di poco la loro vita, fino al  limite l’accanimento terapeutico e talora oltre. E’ vero che c’è ormai un vastissimo consenso sul divieto di accanimento terapeutico, ma  è poi difficile individuare criteri  che consentano di stabilire univocamente cosa sia o non sia accanimento e come questi criteri si rapportano alla percezione soggettiva e personalissima che il paziente ha della propria condizione e alle sue ragioni   per accettare tale condizione. Mi spingerei a dire che non c’è neppure bisogno di sapere quali siano: sono le loro ragioni. Noi possiamo al massimo pensare che nel significato che queste persone attribuiscono al termine dignità non hanno un ruolo significativo l’autonomia e il controllo sul proprio corpo e la propria vita o che, comunque, la perdita di autonomia e di controllo non viene percepita come gravemente lesiva della loro dignità. Vi sono invece persone che possono ritenere che una parte essenziale della loro dignità risieda appunto nel mantenere un ragionevole controllo su quel che accade alla propria vita e per questo sono angosciate dall’idea di poterne passare la parte finale  in condizioni che  esse considerano,  per varie ragioni (ma sempre le loro ragioni), gravemente lesive della loro dignità.  Vi sono poi persone che sono in grado di sopportare serenamente le sofferenze terminali, magari finalizzandole ad un alto scopo religioso. [1] Altre persone non riescono a trovare un senso nella sofferenza terminale: per queste persone, è il senso stesso che si è dileguato, poiché nella condizione terminale nessuno dei beni materiali e spirituali che la vita consente di perseguire è per loro neppure più una promessa per la quale valga la pena soffrire. La sofferenza diventa inutile, insensata.

Ognuno di questi differenti atteggiamenti  può costituire  per ognuno di noi la propria personale risposta alle questioni morali significative su come far fronte alla propria morte: ma ciò che giustifica le pretese  morali che  da ognuna di queste differenti risposte possono promanare è l’appello al principio di autonomia come dimensione essenziale, anche se non esclusiva, della dignità delle persone.

Che ragioni vi sono, dunque, per sostenere che non a tutte le persone autonome e consapevoli possa essere consentito di chiudere la propria vita in base ai valori ai quali quella vita è stata informata?

Naturalmente sono consapevole che la piena estensione del diritto di morire che qui difendo presuppone che, in determinate condizioni, il principio del rispetto per l’autonomia e la dignità delle persone sia in grado di soverchiare la norma del non uccidere: se così non fosse, l’appello all’autonomia potrebbe fondare la liceità di tutte quelle fattispecie riconducibili ad atti di autodeterminazione consapevole, improduttivi di conseguenze nelle sfere di terzi, anche quando da tali atti può “conseguire il sacrificio del bene della vita” [2]; ma non la liceità di un intervento attivo da parte di altri onde causare direttamente e deliberatamente la morte. Una cosa è la disponibilità della vita per mano propria, altra cosa è la disponibilità della vita per mano altrui.

Non posso qui addentrarmi in questa antica controversia etico-filosofica e giuridica, voglio però osservare che se è vero – come emerge chiaramente dal dibattito attuale – che alla radice del disaccordo morale su questo tema stanno questioni di natura profondamente spirituale e religiosa e se a questa convinzione si accompagna quella secondo la quale nelle moderne società democratiche e liberali lo Stato e il diritto non possono avere la funzione di difendere (meno che mai di imporre) questa o quella concezione etica, allora dovremmo accettare la conclusione cui perviene Ronald Dworkin: “Una volta ancora la questione critica è se una società decente sceglierà la coercizione o la responsabilità, se cercherà di imporre a ciascuno un giudizio collettivo su questioni della più profonda natura spirituale, o se consentirà e anzi chiederà ai suoi cittadini di formulare da sé i giudizi che stanno al centro della definizione della propria personalità”[3].

Post-scriptum

Come è noto, è in atto, per iniziativa dei radicali cui la Consulta di Bioetica ha dato il suo appoggio, la raccolta delle firme per un referendum che mira a cambiare l’art. 579 del codice penale. Questo articolo venne introdotto nel 1930 per contrastare – come precisò il guardasigilli Rocco – la riluttanza dei giudici ad applicare la pena gravissima, prevista nel codice allora vigente per l’omicidio, ai casi di <<omicidio pietoso>>. E così i giudici, per evitare di applicare una pena che la loro coscienza (e quella dell’opinione pubblica) riteneva spropositata,  si  inventavano attenuanti inesistenti (anzi, in genere l’omicidio pietoso presentava le aggravanti della premeditazione e dei rapporti di parentela) e talora dall’attenuazione passavano alla non punibilità ricorrendo all’infermità di mente. Un vulnus per il diritto, secondo il guardasigilli, che però non si pose una domanda cruciale: perché mai dovremmo considerare reato un atto che, portato all’attenzione del giudice, suscita più umana compassione che voglia di punizione? Questa domanda se l’era posta due anni prima un giurista di scuola positiva, Giuseppe Del Vecchio, che in un libro intitolato Morte benefica  concludeva un’ampia analisi (dove si trova persino una discussione sul ricorso all’istituto del testamento per lasciare disposizioni sul fine vita) delle problematiche etiche, religiose e giuridiche connesse all’eutanasia proponendo l’inserimento nel nuovo codice penale di questa norma scriminante: <<Chiunque, mosso da motivi giuridici e sociali, dietro invito reiterato ed esplicito rivolto in presenza di testi, procura ad un morente, diagnosticato da referto medico inguaribile, morte prematura, indolore e benefica, commette un fatto non costituente reato”. Del Vecchio era sicuro che questa norma scriminante era ben fondata, sul piano etico e giuridico, da quello che egli chiamava lo jus in se ipsum, che egli considerava ormai imperante nella cultura etica e giuridica moderne: ma si sbagliava, purtroppo, abbiamo dovuto aspettare altri cinquanta anni perché il principio che << su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente, l’individuo è sovrano>> (J. Stuart Mill)  cominciasse a produrre i suoi effetti.


[1] Ha scritto Uberto Scarpelli: <<Chi dalla sua religione è condotto a sopportare qualsiasi abiezione fisica per amore di Dio va scrupolosamente onorato nella sua volontà ; chi al contrario in una diversa religione di vita non vuole offendere la vita col suo avvilimento deve essere anch’egli onorato nella sua altrettanto nobile scelta.>> U. Scarpelli, “Eutanasia, ultimo gesto della pietà”, in Mondo economico, 6 luglio 1991 (ora in U. Scarpelli, Bioetica laica, a cura di M. Mori, Baldini & Castoldi, Milano 1998, p. 131).

[2] Così limpidamente si esprime la Cassazione nella sentenza sul noto caso Englaro (Cass. Civ., 16.10.2007, n. 21748.

[3] R. Dworkin, Life’s Dominion , Harper, London, 1993 (trad. It. Il dominio della vita, ed. di Comunità, Milano, 1996, p. 254).

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