La fecondazione in vitro è una tecnica di riproduzione assistita che consiste nell’unione (attraverso specifiche e rigide metodiche laboratoristiche) di un ovulo (gamete femminile) e di uno spermatozoo (gamete maschile) del partner maschile della coppia o di un donatore (fecondazione eterologa), allo scopo di ottenere embrioni già fecondati da trasferire nell’utero materno.
La prima fecondazione in vitro venne eseguita nel 1978 grazie alle ricerche del Dr. Edwards, vincitore del premio Nobel per la Medicina nel 2010.
Prima della legge 40/2004 in materia di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) non vi erano norme specifiche da seguire.
La legge 40/2004 (assai travagliata, viste le innumerevoli modifiche) afferma che possono accedere alla PMA le sole coppie sterili o infertili con componenti maggiorenni, di sesso diverso o coniugi o conviventi in età potenzialmente fertile.
In questo caso è importante riportare le definizioni di sterilità e infertilità:
Sterilità – i coniugi sono affetti da condizione fisica che non permette loro la procreazione
Infertilità – non condurre gravidanza fino all’epoca di vitalità fetale
La versione originale della legge 40/2004 imponeva la produzione di massimo tre embrioni e il divieto di crioconservazione.
Nel corso degli anni, però, questa importantissima e delicata legge, subì delle variazioni.
La prima sentenza, nel 2009, ha dato la possibilità ai medici a decidere quanti ovuli inseminare, in accordo con la coppia.
Nel 2014, altra storica sentenza ha abrogato il divieto di fecondazione eterologa.
Nel 2015, attraverso un’altra sentenza, è stato consentito l’accesso alla PMA a coppie fertili con patologie trasmissibili.
Inoltre non sussiste più il divieto di crioconservazione.
Prima di accedere alla PMA è necessario possedere il certificato di infertilità rilasciato da un medico abilitato alla professione.
Il consenso libero e informato
Prima di accedere alle tecniche di PMA le coppie devono essere adeguatamente preparate e sottoscrivere il consenso libero e informato.
La sottoscrizione del consenso libero e informato, che costituisce soltanto una prova documentata, non deve essere fine a sè stesso. La coppia deve essere costantemente informata e la dichiarazione non deve avere una data di sottoscrizione inferiore ai 7 giorni.
Il consenso deve essere personale, specifico, consapevole e aggiornato.
La legge 40 vieta la clonazione, la fecondazione dei gameti umani con quelli animali e la ricerca sugli embrioni a fini eugenetici.
Referenze:
- https://centrodemetra.com/blog/cosa-dice-la-legge-40/
- https://www.studiocataldi.it/normativa/legge-procreazione-assistita.asp
- Consenso informato – Video Ordine Nazionale Biologi dal min. 25:23, link video: https://youtu.be/VZaRuJZtq54, seminari “Professione Biologo”.
- https://www.my-personaltrainer.it/salute/fecondazione-vitro.html